Descrizione
Il sottoscritto MIRACULA FILIPPO nella sua qualità di Sindaco pro tempore e autorità comunale di protezione civile ai sensi dell’art. 15 della L. 225/1992 e ss.m.ii.
Premesso
• Che la Prefettura di Messina, con nota Prot. n.0042512 del 17.04.2025, pervenuta agli atti dell’Ente in data 17.04.2025, prot. 4166/1078 UTC, avente ad oggetto ”Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2025 – ha emanato provvedimenti finalizzati alla disanima delle iniziative e delle misure operative da attuare in questo ambito territoriale per contrastare il fenomeno degli incendi boschivi;
• Che nella stessa nota è stato evidenziato che la campagna antincendio estiva 2025 sarà
anticipata e partirà 15 maggio 2025 per concludersi il 31ottobre 2025;
• Che con la sopracitata nota si sollecitano i Sindaci, come disposto dall’art. 12 del D.Lgs 2018, a fare osservare quanto disposto con le Ordinanze Comunali inerenti le misure di prevenzione contro gli incendi boschivi in particolare previste nei piani comunali di protezione civile;
• Che nell’ambito delle iniziative volte a prevenire il fenomeno degli incendi, particolare rilevanza assuma l’adozione da parte dei Sindaci, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, di apposite ordinanze finalizzate a:
- Obbligare i proprietari dei fondi ad attuare interventi di pulizia dei terreni, specie di quelli adiacenti le reti viarie di trasporto o ad insediamenti di particolare valore sociale o ambientale anche mediante interventi sostitutivi “in danno” e con puntuali sanzioni da applicare qualora si contravvenga all’obbligo di pulizia del territorio;
- Vietare l’accensione dei fuochi o braci per eliminare residui vegetali;
- Avviare un’apposita campagna informativa di sensibilizzazione della cittadinanza sull’importanza della cura e salvaguardia del proprio territorio;
- Non tralasciare alcune azione a carattere preventivo necessaria alla riduzione del rischio, anche solo potenziale, di innesco e propagazione degli incendi.
Visti:
• D.Lgs. n.1 del 2.gennaio.2018 – Codice della protezione civile - pubblicato sulla G.U. n. 17 del 22.01.2018;
• Visto l’Ordinamento amministrativo degli EE.LL. vigenti nella Regione Sicilia;
O R D I N A
• È fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal 15 maggio al 31 ottobre 2025.
• È fatto assoluto divieto altresì di accendere fuochi nelle giornate ventose e soprattutto nei giorni che soffiano venti di scirocco, durante tutto l’anno.
• Ai proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi, di provvedere alla pulizia dei terreni e in particolare le fasce di rispetto stradale, che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi;
• Alle forze di Polizia Municipale in raccordo con le Associazioni di Volontariato, specie nelle giornate interessate da un alto rischio di incendi, di provvedere ad un costante controllo del territorio, così da elevare l’opera di prevenzione e deterrenza nei confronti dei possibili autori di atti incendiari;
D I V I E T I NELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO
• Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all’art. 10 della legge n. 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi). Nello specifico in tali zone:
• Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è vietato per 10 anni il pascolo e la caccia.
• Per 15 anni non è possibile variare la destinazione d’uso;
• Per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;
• Per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche.
• I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti imposizioni di divieti e delle prescrizioni di cui all’art. 10 della legge 353/2000.
SANZIONI PER I TRASGRESSORI AI DIVIETI
1. Nel caso di trasgressione al divieto di pascoli su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a € 31,00 e non superiore a € 62,00;
2. Nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a € 207,00 e non superiore a € 413,00;
3. La trasgressione al divieto di realizzazione di edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall’art. 20 comma 1 lett.c) della legge n° 47/85 e s.m.i. (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di € 15.493,00 ad un massimo di € 51.645,00). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell’opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
4. Le violazioni alle norme della presente ordinanza, ove divampi un incendio sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,00 ad € 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dalla L.R. 6 aprile 1996 n° 16” e dall’art. 13 dal regolamento dei fuochi controllati in agricoltura, adottato con deliberazione del C.C. n° 35 del 30.07.2007;
Il divieto di accensione dei fuochi, di cui all’art. 1, è punito, ai sensi del combinato disposto degli art. 17-bis e 59 del TULPS, con la sanzione amministrativa da € 516,00 ad € 3.098,00;
CONDANNE PENALI
Si applicano agli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 c.p. che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell’evento di danno ovvero concorso del danno. Risponde penalmente sia chi cagiona l’incendio sia il proprietario e l’eventuale conduttore del soprassuolo.
ESECUZIONE DEI LAVORI IN DANNO
Nei casi di inosservanza, da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi, dell’obbligo di provvedere alla costante pulizia dei terreni nonché di quelli adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi verrà attuato il potere sostitutivo realizzando la pulizia dei terreni anche abbandonati addebitandone i relativi oneri economici a carico dei proprietari inadempienti.
RICORDA
- Che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:
• Numero unico emergenze (Tel.112)
• Comando Provinciale Vigili del Fuoco (Tel. 115)
• Corpo Forestale (Tel. 1515)
• Carabinieri (Tel. 0941797077 - Tel. 112)
• Sindaco (Tel. 0941062130)
• Polizia Municipale (Tel. 0941062134 - 0941797007)
• U.T. C. (Tel. 0941062138 - 0941797007)
• Polizia di Stato (Tel. 113)
• Sala Operativa Regionale Protezione Civile (SORIS) 800458787
DISPONE
- Che la presente Ordinanza abbia effetto immediato. Dovrà essere pubblicata all’albo pretorio online di questo Comune, affissa su tutto il territorio comunale e inserita nel sito ufficiale del Comune (www.comune.sanmarcodalunzio.me.it).
- Che la presente ordinanza venga trasmessa al Dipartimento Regionale della Protezione Civile - Servizio di Messina, all’Ufficio di Polizia Municipale, alla Stazione dei Carabinieri di San Marco d’Alunzio, all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, al Distaccamento del Corpo Forestale di Militello Rosmarino;
- Che l’Ufficio di Polizia Municipale è demandato alla vigilanza e controllo affinchè i proprietari e i conduttori dei terreni confinanti con le strade rispettino le disposizioni impartite nella presente ordinanza. E’ fatto obbligo a chiunque spetti, osservare e fare osservare la presente ordinanza.