PER UNA CORRETTA
STAMPA : a)selezionate il testo b) copiate (menù modofoca
-copia) c) incollate su Word o su un'altro programma di
scrittura.
Quindi stampate e conservate (potrebbe esservi
utile un'altra volta)
Leggere le
avvertenze
È la legge n. 15, che comprende
norme sull'autocertificazione, varata nel 1968 da gran parte
della Pubblica Amministrazione ed attualmente modificata dalla
Legge n. 127 del 15/05/97. Questo istituto consente al
cittadino di autocertificare presso gli uffici della Pubblica
Amministrazione, la propria condizione, i propri requisiti o
fatti di sua diretta conoscenza, evitando coś un inutile
"passaggio" all'Anagrafe del Comune.
L'autocertificazione non è consentita : per
presentare atti e documenti all'autorità giudiziaria, nei
rapporti con e tra privati. L'autocertificazione non è ammessa
per gli stati di servizio ed i fogli matricolari militari,
nonchè per gli estratti di nascita e di stato civile, nei casi
in cui, secondo precise norme, occorra accertare l'esistenza
di eventuali annotazioni.
Tutti i
certificati da produrre alla Pubblica Amministrazione di norma
vanno redatti in bollo.
Fanno eccezione i casi
espressamente previsti dalla legge ed in particolare quelli
elencati dal D.P.R. n 649 del 26.10.72 , all'allegato Tabella
B e da altre leggi speciali. In particolare sono esenti da
bollo le dichiarazioni riguardanti: